L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. n. 151/2011.
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti;
2. Devono essere applicate le prescrizioni in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali;
3. Devono essere applicate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

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