Le autorimesse a uso privato hanno limiti diversi per rientrare nelle attività soggette a controllo. Nel precedente decreto (DM 16/2/1982) l’unico parametro per far ricadere un’autorimessa privata alla prevenzione incendi era la capacità di parcamento (fino a nove auto). Ora, invece, il nuovo decreto riporta solo il criterio minimo legato alla superficie, superiore a 300 metri quadri. La tabella riporta l’estratto dell’allegato 1 che al n°75 descrive le autorimesse.
Per esempio, per la classe di resistenza al fuoco delle strutture, con meno di nove posti auto sono previste strutture portanti/separanti R/REI 60. Invece, da dieci auto in su sono necessarie strutture portanti/separanti R/REI 120, oppure R/REI 90 se è presente un impianto fisso di spegnimento automatico.
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